sabato 12 dicembre 2009

Processo breve : un disastro per i diritti dei minori



a cura di Angela Parrinello*

Forte preoccupazione sul processo breve e' stata espressa il 30 novembre dal Cismai – Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia - in occasione degli Stati generali del maltrattamento all'infanzia in Italia. Secondo il CISMAI, infatti, il testo dell’attuale disegno di legge avrebbe, fra le sue conseguenze, l’effetto di depenalizzare la gran parte dei delitti commessi in danno dei minori, specie di quelli relativi al maltrattamento, minando alla base tutto il processo di protezione e di cura del minore stesso, ponendosi in contrasto con il principio della certezza della pena per gli autori di reato contro i minori.

Infatti, fa rilevare un analitico documento degli esperti, il disegno di legge mirante ad introdurre la 'prescrizione del processo per violazione dei termini di durata ragionevole' prevede che l’estinzione del processo non operi per i reati puniti con pena edittale superiore ai 10 anni di reclusione (art. 2, comma 1). Sono previste, poi, delle esclusioni sulla base di requisiti soggettivi (l’aver riportato l’imputato “una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione” o l’essere stato lo stesso “dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale”, qualifiche tutte decisamente rare nelle ipotesi di cui ci si occupa in questa “riflessione”) nonché esclusioni oggettive sulla base del titolo di reato oggetto del procedimento.

"In quest’ultimo caso - nota il documento - sono esclusi dalla estinzione (per ciò che interessa i procedimenti per reati contro i minori):

delitti di pornografia minorile previsti dall’articolo 600-ter del codice penale;
delitto di atti persecutori previsto dall’articolo 612-bis del codice penale;
delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e dunque, per ciò che qui interessa, i delitti previsti dagli artt. 600, 600bis, comma 1°, 600ter, comma 1°, 601, 602, 609bis nelle ipotesi aggravate previste dall’art. 609ter, 609quater, 609octies del codice penale” (art. 407, comma 2, lett. a), n° 7bis) c.p.).
La prima immediata conseguenza è la esclusione dal novero dei reati per i quali non si applica il nuovo istituto del reato di cui all’art. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia), fatta eccezione per l’ipotesi in cui dalla condotta di maltrattamento si siano prodotte nella persona offesa 'lesioni gravissime' o 'la morte' (...)."

"Restano esclusi anche dal novero dei reati per i quali il processo non si estingue, i reati c.d. 'minori', ma di particolare disvalore e significanza per chiunque abbia a cuore le sorti dei minori - nota il CISMAI - e specificamente:

violazione degli obblighi di assistenza familiare, in cui è compresa la condotta di chi “malversa o dilapida i beni del figlio minore” e di chi “fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore” (art. 570 c.p.);
abuso dei mezzi di correzione e di disciplina, anche nelle ipotesi aggravate della lesione personale o della morte conseguenza della condotta (art. 571 c.p.);
sottrazione di persone incapaci (art. 574 c.p.);
sottrazione e trattenimento di minore all’estero (art. 574bis c.p.);
abbandono di persone minori o incapaci, anche nelle ipotesi aggravate della lesione personale o della morte, conseguenze della condotta (art. 591 c.p.); - la stragrande maggioranza dei reati di aggressione alla incolumità fisica, psichica e morale del minore: percosse (art. 581 c.p.), lesioni personali anche gravi (artt. 582, 583 c.p. le gravissime sono escluse), l’omicidio colposo (art. 589 c.p.), l’omissione di soccorso (art. 593 c.p.), violenza privata (art. 610 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.), etc..".
"Sono inoltre inclusi nel novero dei reati per i quali si applica la disposizione sull’estinzione del processo:

la corruzione di minorenne (art. 609quinquies c.p.);
larga parte del reato di pornografia minorile ex art. 600ter c.p., specificamente i commi 3° (che punisce “chiunque …. con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale pornografico” realizzato utilizzando minori degli anni diciotto “ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto”) e 4° c.p. (che punisce “chiunque … offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico” sopra indicato);
larga parte del reato di prostituzione minorile ex art. 600bis, specificamente i commi 2° (che punisce chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica”) e 3° (che punisce la stessa condotta quando realizzata “nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici”) c.p.;
la detenzione di materiale pedopornografico ex art. 609quater; ovvero reati che hanno una oggettiva, particolare e rilevante pericolosità sociale sia per la condotta che per gli effetti determinati sulle persone offese (reali o potenziali)."
"Occorre infine osservare - concude il documento del CISMAI - come sia singolare il contenuto delle dichiarazioni sul disegno di legge, fatte il 19 novembre u.s. dal Ministro della Giustizia alla Camera dei Deputati, nella parte in cui si stima un impatto sull’applicazione della regola del processo breve nella misura dell'1%. Se fosse vero - come sostiene il Ministro - che la riforma riguarderebbe soltanto l'un per cento dei processi (dato purtroppo lontano dalla più ottimistica stima), sarebbe allora incomprensibile la fretta nell'approvare la proposta di legge, salvo che le finalità non siano diverse rispetto agli interessi collettivi, e fra questi agli interessi anche dei minori".


* componente del Comitato tecnico-giuridico dell'Osservatorio

http://www.osservatoriosullalegalita.org/09/acom/12dic1/0404jusminori.htm

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